CONVENZIONE DI BERNA
relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata in Italia con la legge n. 503 del 5 Agosto 1981
le ragioni che hanno condotto all’emanazione della suddetta convenzione sono esplicitate nel preambolo, ove si afferma che, considerata la minaccia di estinzione che grava su numerose specie della flora e della fauna selvatiche, le quali costituiscono un patrimonio naturale da preservare e trasmettere alle generazioni future, occorre che i singoli governi nazionali adottino nei rispettivi programmi le opportune politiche atte ad assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats naturali.
Nello specifico è stato sancito che:

Art. 6
Ogni Parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sarà segnatamente vietato per queste specie:
a) qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale;
b) il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo;
c) il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente Convenzione;
d) la distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;
e) la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.
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Art. 7
1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie e opportune leggi e regolamenti onde proteggere le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III.
2. Qualsiasi sfruttamento della fauna selvatica elencata all'allegato III sarà regolamentato in modo da non compromettere la sopravvivenza di tali specie, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 2.
3. Le misure da adottare contempleranno:
a) periodi di chiusura e/o altri provvedimenti atti a regolare lo sfruttamento;
b) il divieto temporaneo o locale di sfruttamento, ove necessario, onde ripristinare una densità soddisfacente delle popolazioni;
c) la regolamentazione, ove necessario, di vendita, detenzione, trasporto o commercializzazione di animali selvatici, vivi o morti.
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Art. 8
In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all'allegato III, e in caso di deroghe concesse in conformità con l'articolo 9 per specie contemplate all'allegato II, le parti contraenti vieteranno il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, nonché il ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa, o di compromettere la tranquillità degli esemplari di una data specie, e in particolare ai mezzi contemplati all'allegato IV.
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ALLEGATO II
- Specie di fauna rigorosamente protette - Rettili
TESTUDINES Testudinidae
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica * (1)
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea
Cheloniidae
Caretta caretta
Chelonia mydas
Eretmochelys imbricata
Lepidochelys kempii
Trionychidae
Rafetus euphraticus
Trionyx triunguis
SAURIA Gekkonidae
Cyrtodactylus kotschyi
Phyllodactylus europaeus
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis
Agamidae
Stellio stellio (Agama stellio) *
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
Lacertidae
Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Algyroides moreoticus
Algyroides nigropunctatus
Archaeolacerta bedriagae (Lacerta bedriagae) *
Archaeolacerta monticola (Lacerta monticola) *
Gallotia galloti
Gallotia simonyi (Lacerta simonyi) *
Gallotia stehlini
Lacerta agilis
Lacerta clarkorum
Lacerta dugesii
Lacerta graeca
Lacerta horvathi
Lacerta lepida
Lacerta parva
Lacerta princeps
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Anguidae
Ophisaurus apodus
Scincidae
Ablepharus kitaibelii
Chalcides bedriagai
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis) *
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus
OPHIDIA Colubridae
Coluber cypriensis
Coluber gemonensis
Coluber hippocrepis
Coluber jugularis * (2)
Coluber najadum * (3)
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix megalocephala
Natrix tessellata
Telescopus fallax
Viperidae
Vipera albizona
Vipera ammodytes
Vipera barani
Vipera kaznakovi
Vipera latasti
Vipera lebetina * (4)
Vipera pontica
Vipera ursinii
Vipera wagneri
Vipera xanthina
Anfibi
CAUDATA Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Mertensiella luschani (Salamandra luschani) *
Salamandra atra * (5)
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex
Triturus cristatus
Triturus dobrogicus
Triturus italicus
Triturus karelinii
Triturus montandoni
Plethodontidae
Speleomantes flavus (Hydromantes flavus) *
Speleomantes genei (Hydromantes genei) *
Speleomantes imperialis (Hydromantes imperialis) *
Speleomantes italicus (Hydromantes italicus) *
Speleomantes supramontis (Hydromantes supramontis) *
Proteidae
Proteus anguinus
ANURA Discoglossidae
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi
Discoglossus jeanneae
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Neurergus crocatus
Neurergus strauchi
Pelobatidae
Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Pelodytes caucasicus
Pelobates syriacus
Bufonidae
Bufo calamita
Bufo viridis
Hylidae
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda
Ranidae
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana holtzi
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei
Note all'Allegato II
Il 3 dicembre 1993 il Comitato permanente per la Convenzione ha adottato la seguente Raccomandazione (n. 39 -1993):
"Il Comitato permanente della Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa raccomanda, ai sensi dell'Articolo 14 della Convenzione, che nell'attuare la Convenzione le Parti contraenti tengano conto delle osservazioni tecniche in appresso. Gli asterischi indicano che il nome della specie è stato modificato, e la denominazione precedente figura tra parentesi.
A seguire è indicato l'aggiornamento tassonomico.
1. Mauremys caspica è stata divisa in due nuove specie:
• Mauremys caspica
• Mauremys leprosa (Mauremys caspica leprosa)
2. Coluber jugularisè stata divisa in due nuove specie:
• Coluber jugularis
• Coluber caspicus (Coluber jugularis caspicus)
3. Coluber najadumè stata divisa in due nuove specie:
• Coluber najadum
• Coluber rubriceps (Coluber najadum rubriceps)
4. Vipera lebetinaè stata divisa in due nuove specie:
• Vipera lebetina
• Vipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
5. Salamandra atraè stata divisa in due nuove specie:
• Salamandra atra
• Salamandra lanzai (Salamandra atra lanzai)
ALLEGATO III
- Specie di fauna protette -
Rettili
Tutte le specie non incluse nell'Allegato II
Anfibi
Tutte le specie non incluse nell'Allegato II.
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Ambito di applicazione della Convenzione
È indispensabile fare un breve accenno alle norme di diritto internazionale al fine di chiarire la questione relativa all’applicazione della convenzione.
La legge che autorizza la ratifica e rende esecutiva una convenzione internazionale ha l’effetto di rendere immediatamente applicabile nell’ordinamento interno (lo stato italiano) la normativa in essa contenuta, dalla data della sua entrata in vigore, qualora tale normativa sia “self executing”.
Una norma si definisce self-executing quando può essere immediatamente applicata, senza bisogno di ulteriori interventi di integrazione della sua efficacia o completamento del suo precetto.
In caso contrario, quando cioè non è “self-executing” costituisce semplicemente un elemento necessario per l’adattamento della norma internazionale nel diritto interno, ma non sufficiente per la sua piena applicabilità.
Orbene, l’orientamento giurisprudenziale più recente, oramai consolidato, ritiene che le norme contenute nella convenzione di Berna hanno carattere unicamente programmatico, poiché prevedono esclusivamente ed espressamente l'adozione, da parte degli stati membri, delle necessarie ed opportune leggi per l'esecuzione delle misure di salvaguardia stabilite nella convenzione medesima; leggi che non possono essere certamente individuate in quella di ratifica della convenzione di berna, poichè il legislatore si è limitato ad un laconico ordine di esecuzione, quando invece avrebbe dovuto adottare tutte e le opportune misure per rendere effettivi i divieti previsti nella suddetta convenzione.
Nelle more dell'approvazione di una normativa generale (la tutela dell'ambiente compete, infatti, esclusivamente allo Stato) le regioni, sfruttando gli spazi a loro concessi, soprattutto nell'ambito della politica di pianificazione e di sviluppo, hanno provveduto ad emanare norme, (perfette, comprensive sia dei divieti sia delle sanzioni) a tutela della fauna minore.
elenco leggi regionali
- LAZIO L.R. 5 aprile 1988, n. 18
MOLISE L.R. 6 settembre 1996, n. 28
LIGURIA L.R. 22 gennaio 1992, n. 4
CALABRIA L.R. 17 maggio 1996, n. 9
VALLE D’AOSTA L.R. 1 aprile 1987, n. 22
ABRUZZO L.R. 7 settembre 1993, n. 50
SARDEGNA L.R. 29 luglio 1998, n. 23
TOSCANA L.R. 6 aprile 2000, n. 56
EMILIA ROMAGNA L. R. 31 luglio 2006, n. 15
TRENTINO ALTO ADIGE:
BOLZANO (Prov.) L.P. 13 agosto 1973 n. 27
TRENTO (Prov.) L.P. 25 luglio 1973 n. 16
SICILIA L.R.01 settembre 1997 n. 33
FRIULI-VENEZIA GIULIA L.R. 3 giugno 1981, n. 34
VENETO L.R. 15 novembre 1974, n. 53
SARDEGNA L.R. 29 luglio 1998, n. 23
LOMBARDIA L.R. 27 luglio 1977, n. 33--> abrogata dalla L.R. 31 marzo 2008 , n. 10
PIEMONTE L.R. 2 novembre 1982, n. 32
come potrete notare diverse regioni non hanno una legislazione generale sulla tutela della fauna minore, altre invece si sono limitate a contemplare esclusivamente alcune specie; comunque non fatevi trarre in inganno, perchè ben potrebbero esserci delle normative speciali, ad esempio istitutive dei diversi parchi regionali o attuative della direttiva habitat (di cui si parlerà successivamente).
Ovviamente l'elenco non è definitivo, anzi è chiesta espressamente la vostra collaborazione per tenerlo sempre aggiornato e quindi per fornire informazioni precise ed accurate; per qualunque chiarimento, al fine di mantenere sempre in ordine questo post, siete invitati cortesemente ad aprire un apposito thread in questa sezione.
n.b.
se alcuni animali sono stati inclusi nell'all. II di berna un motivo dovrà pur esserci, che non sia il solo capriccio del legislatore europeo.
l'italia risulta inadempiente agli obblighi comunitari, ma questo non significa che gli animali di cui sopra, magicamente, per la sola inerzia ed inettitudine del nostro legislatore, non siano più minacciati di estinzione.
quindi, vero che nelle regioni che non hanno legiferato in tal senso non si commette alcun illecito ma è altrettanto vero che ognuno di noi ha una coscienza che dovrebbe consentirgli, in tutta onestà, di decidere se allinearsi e rispettare a prescindere, quelli che sono i fini protezionistici della convenzione, oppure, di approfittare del vuoto legislativo creatosi in alcune regioni.