Data di registrazione: Mar 2004 Ubicazione: Gaeta
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| L.R. 15 dicembre 1992, n. 36 LIGURIA L.R. 15 dicembre 1992, n. 36 Modifica ed integrazione alla legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 «Tutela della fauna minore». Art. 3
Protezione della Formica rufa.
1. È vietato danneggiare, disperdere o distruggere intenzionalmente nidi di formiche del gruppo Formica rufa o asportarne uova, larve, bozzoli, adulti.
2. È altresì vietato detenere e commerciare nidi di suddette formiche.
3. Al Corpo Forestale dello Stato è data facoltà di autorizzare la cessione e di nidi per attuare programmi di lotta biologica Art. 4
Protezione delle chiocciole.
1. Le chiocciole (lumache con guscio con particolare riferimento agli elicidi di interesse alimentare appartenenti alla specie Helix pomatia, Heliz aspersa) che vengono raccolte in natura si presumono destinate all'uso e consumo diretto e ne sono pertanto vietate la vendita e l'acquisto.
2. È consentito il commercio esclusivamente di chiocciole provenienti da allevamenti; in questo caso i prodotti messi in commercio devono essere accompagnati da idonea certificazione rilasciata dal produttore dalla quale risulti la quantità e l'allevamento di provenienza. Art. 5
Protezione di crostacei, anfibi e rettili.
1. Sul territorio regionale è vietato danneggiare e uccidere intenzionalmente, nonché molestare, catturare, detenere e commerciare le seguenti specie:
- Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes)
- Granchio di fiume (Potamon fluviatile = P.edule)
- Salamandra pezzata (Salamandra salamandra)
- Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata)
- Tritone crestato (Triturus carnifex = T. Cristatus Auct.)
- Tritone punteggiato (Triturus vulgaris)
- Tritone alpestre (Triturus alpestris)
- Geotritone italiano (Spelaeomantes ambrosii = S. Italicus)
- Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata)
- Rospo comune (Bufo bufo)
- Rospo smeraldino (Bufo viridis)
- Pelodite punteggiato (Pelodytes punctatus)
- Raganella comune (Hyla arborea)
- Raganella mediterranea (Hyla meridionalis)
- Rana agile (Rana dalmatina)
- Rana greca (Rana italica = R. Graeca Auct.)
- Rana temporaria (Rana tempraria)
- Rana verde minore (Rana esculenta)
- Tartaruga marina comune (Caretta caretta)
- Tartaruga franca (Chelonia nydas)
- Tartaruga liuto (Dermochelys coriacea)
- Tartaruga embricata (Eretmochelys imbricata)
- Testuggine d'acqua (Emys orbicularis)
- Greco comune (Tarentola mauritanica)
- Greco verrucoso (Hemidactylus turcicus)
- Tarantolino (Phylodactylus europaeus)
- Lucertola ocellata (Lacerta lepida)
- Ramarro (Lacerta viridis)
- Lucertola muraiola (Podarcis muralis)
- Lucertola campestre (Podarcis sicula)
- Orbettino (Anguis fragilis)
- Luscengola (Chalcides chalcides)
- Biacco (Coluber viridiflavus)
- Saettone (Elaphe longissima)
- Colubro bilineato (Elaphe scalaris)
- Colubro lacertino (Malpolon mon spessulanus)
- Biscia d'acqua (Natrix natrix)
- Biscia viperina (Natrix maura)
- Biscia tassellata (Natrix tassellata)
- Colubro liscio (Coronella austriaca)
- Colubro di Riccioli (Coronella girondica) e le altre specie di anfibi e rettili presenti allo stato libero nella Regione e, in particolare:
- Rana verde maggiore (Rana ridibunda)
- Testuggine comune (Testudo hermanni)
- Testuggine greca (Testudo graeca)
- Testuggine marginata (Testudo marginayta)
2. Tale divieto concerne sia gli animali adulti sia le forme giovanili, gli stati larvali e le uova.
3. Il divieto di raccolta, di commercializzazione e di detenzione vale per gli animali vivi o morti nonché per parti di essi.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, è consentito il commercio di esemplari morti per uso alimentare esclusivamente di rane verdi provenienti da allevamento.
5. I prodotti immessi sul mercato devono essere accompagnati da certificato redatto dal produttore e indicante le specie, l'allevamento di provenienza e il peso complessivo degli animali.
6. L'uccisione della vipera (Vipera aspis) è consentita in caso di imminente pericolo e ne è consentita la cattura per la produzione di siero antiofidico Art. 7
Divieto di introduzione, di reintroduzione e di ripopolamento.
1. È vietato liberare sul territorio regionale specie di anfibi e rettili autoctoni o estranei alla fauna locale.
2. Le Province possono autorizzare in deroga operazioni di reintroduzione da parte di enti o istituti di ricerca che abbiano elaborato studi e programmi appositi approvati dalla Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 13.
3. Tali reintroduzioni potranno riguardare esclusivamente specie un tempo sicuramente presenti nell'area interessata ed estinte per cause antropologiche. Art. 9
Tutela dei principali siti di riproduzione, di attività trofica, svernamento ed estivazione.
1. Ai fini della miglior tutela delle specie di cui all'articolo 5, la Regione ne protegge i principali siti di riproduzione, di attività trofica, svernamento ed estivazione.
2. A tale scopo la Regione, avvalendosi anche della collaborazione delle Province, provvede alla formazione di un elenco ed alla individuazione cartografica dei principali siti di cui al comma 1. Tale elenco viene aggiornato ogni cinque anni.
3. Per ciascun sito l'elenco dovrà contenere la descrizione, la localizzazione cartografica, l'indicazione delle principali componenti biologico ambientali, il grado di vulnerabilità delle singole aree, evidenziando, se necessari, particolari criteri gestionali da adottare per garantire la conservazione.
4. L'elenco è approvato con deliberazione della Giunta regionale entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione tecnico scientifica di cui all'articolo 13. Con la medesima procedura vengono approvati i successivi aggiornamenti. I siti individuati vengono inseriti con specifica normativa e apposita simbologia nella cartografia del Piano territoriale di coordinamento paesistico (P.T.C.P.).
5. Nei siti compresi nell'elenco non è consentito:
a) alterare in alcun modo l'assetto idrogeologico e vegetazionale dell'area ed in particolare effettuare alcun tipo di discarica, movimento di terreno, sbancamento, escavazione, riempimento, arginatura, con la sola eccezione di quegli interventi che si rendessero eventualmente necessari per assicurare l'incolumità pubblica;
b) raccogliere o danneggiare la flora e la fauna tipiche dei siti;
c) modificare in modo rilevante i parametri fisico-chimici delle acque;
d) esercitare la caccia e la pesca e le attività ad esse connesse (ripopolamenti, pasturazioni, ecc.);
e) alterare il flusso idrico o captare le acque;
f) bonificare i terreni;
g) utilizzare diserbanti, insetticidi e fitofarmaci.
6. Per gli interventi previsti in via eccezionale alla lettera a) del comma 5, le Province provvedono, ove occorra, alla messa in opera di manufatti che consentano sia la tutela dei siti sia l'incolumità delle persone.
7. Qualora per la conservazione di siti di particolare interesse siano necessarie ulteriori misure di salvaguardia, oltre a quelle previste nei commi precedenti la Giunta regionale può provvedere a tutelare l'area secondo le indicazioni fornite dalla Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale integrata a norma dell'articolo 13.
8. Le Province provvedono, entro sei mesi dall'approvazione regionale dell'elenco di cui al presente articolo, alla tabellazione dei siti da tutelare con i relativi divieti.
9. Le Province possono erogare indennità ai conduttori dei fondi vincolati in relazione alle prescrizioni impartite e provvedono a realizzare gli interventi gestionali che si rendono opportuni nelle aree inserite nell'elenco di cui ai commi precedenti al fine di preservarne le caratteristiche ambientali Art. 11 Sanzioni.
1. Per le infrazioni alle norme stabilite dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la violazione dei divieti di cui all'articolo 3;
b) da lire 10.000 a lire 100.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4;
c) da lire 50.000 a lire 500.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5;
d) da lire 200.000 a lire 2.000.000 per le violazioni all'articolo 5 relative alle seguenti specie, che sono considerate particolarmente protette:
- Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes)
- Granchio di fiume (Potamon edule = P. fluviatile)
- Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina tergiditata)
- Tritone punteggiato (Triturus vulgaris)
- Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata)
- Rospo smeraldino (Bufo viridis)
- Pelodite punteggiato (Pelodytes punctatus)
- Tartaruga marina comune (Caretta caretta)
- Tartaruga franca (Chelonia nydas)
- Tartaruga liuto (Dermochelys coriacea)
- Tartaruga embricata (Eretmochelys imbricata)
- Testuggine d'acqua (Emys orbicularis)
- Tarantolino (Phyllodactylus europaeus)
- Lucertola ocellata (Lacerta letida)
- Colubro bilineato (Elaphe scalaris)
- Colubro lacertino (Malpolon monspessulanus)
- Testuggine greca (Testudo graeca)
- Testuggine comune (Testudo hermanni)
e) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7;
f) da lire 10.000 a lire 100.000 per ogni esemplare per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 8;
g) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per le violazioni delle lettere a), c), e) f), del comma 5 dell'articolo 9, oltre all'obbligo della rimessa in ripristino dei luoghi;
h) da lire 50.000 a lire 500.000 per le altre violazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9.
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle Province e sono destinati al finanziamento delle attività previste dalla presente legge.
3. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, i soggetti preposti alla vigilanza possono provvedere alla confisca dell'animale e, ove possibile, alla liberazione immediata sul sito di raccolta.
__________________ I dote on myself, there is that lot of me and all so luscious,
Each moment and whatever happens thrills me with joy |