L.R. 17 maggio 1996, n. 9 CALABRIA L.R. 17 maggio 1996, n. 9
Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio. Art. 15 Divieti.
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3. Per tutte le specie di Anfibi e di Rettili, comprese le tartarughe marine, è vietata:
a) la cattura, l'uccisione e il ferimento, salvo che avvengano per caso fortuito o per forza maggiore;
b) la distruzione, la raccolta e la detenzione di uova.
Deroghe ai divieti di cui sopra possono essere consentiti dalla Regione ad allevamenti, per scopo alimentare, di esemplari appartenenti alla specie «Rana esculenta»; inoltre la Regione può consentire la raccolta e la detenzione, per scopi scientifici, didattici o di conservazione, formalmente documentati, ad università, enti di ricerca o musei di storia naturale. Art. 20 Sanzioni.
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3. Chiunque violi le disposizioni in materia di Rettili ed Anfibi, di cui all'articolo 15, comma 3, della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di 500.000 ed alla confisca degli animali.
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