Discussione: convenzione di berna
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Vecchio 15-11-2007, 15:41   #8 (permalink)
ladyOscar
 
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Predefinito L.R. 29 luglio 1998, n. 23

SARDEGNA L.R. 29 luglio 1998, n. 23
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna


Art. 5
Specie tutelate.

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della presente legge, i mammiferi, gli uccelli, i rettili e gli anfibi dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale e nelle acque territoriali ad esso prospicienti.
2. La Regione, in armonia con le Direttive comunitarie e con le Convenzioni internazionali di cui all'art. 2, persegue lo scopo di assicurare la conservazione della fauna selvatica e del suo habitat, con particolare riguardo alle specie minacciate, vulnerabili e rare, nonché alle specie e sottospecie endemiche.
3. È vietato ogni atto diretto, o indiretto, che determini l'uccisione e la cattura o il disturbo di tutte le specie di fauna selvatica particolarmente protetta, anche sotto il profilo sanzionatorio, di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante della presente legge.
4. Durante il periodo di nidificazione dell'avifauna è vietata qualsiasi forma di disturbo alla medesima.
5. Non è considerato disturbo l'addestramento dei cani nei tempi e luoghi consentiti dalla presente legge.
6. Le norme della presente legge non si applicano ai Muridae (ratti e topi), alla Nutria (Myocastor coypus) e alle arvicole.

Art. 64
Divieto di detenzione di fauna selvatica viva
1. Salvo che nelle oasi permanenti di protezione faunistica e cattura,
nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nonché nei centri
gestiti dalle strutture periferiche dell'Assessorato della difesa
dell'ambiente a ciò abilitate, è fatto divieto a chiunque di detenere
fauna selvatica viva senza l'apposita autorizzazione rilasciata
dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito
l'Istituto regionale per la fauna selvatica.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
giardini o istituti zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali,
agli osservatori ornitologici e alle istituzioni similari

art. 74Sanzioni
A chi abbatte, cattura o detiene un esemplare di qualsiasi specie di fauna sempre protetta è comminata una sanzione amministrativa da L. 10.000.000 a L. 20.000.000 e viene altresì revocata l'autorizzazione regionale alla caccia.
4. Per le violazioni delle altre disposizioni della presente legge si
applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 31 della
Legge n. 157 del 1992.
5. Per le residue violazioni della presente legge e non previste
dall'articolo 31 della Legge n. 157 del 1992 è comminata una sanzione
amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Tali sanzioni sono
raddoppiate in caso di recidiva.
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I dote on myself, there is that lot of me and all so luscious,
Each moment and whatever happens thrills me with joy
(Offline)
 
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