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| L.R. 31 luglio 2006, n. 15 EMILIA ROMAGNA L. R. 31 luglio 2006, n. 15 DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE Art. 2 Oggetto della tutela
1. Sono oggetto della tutela di cui alla presente legge tutte le specie di anfibi, rettili e chirotteri presenti sul territorio emiliano-romagnolo, oltre alle specie particolarmente protette ai sensi del comma 2, nonché i loro habitat trofici, di riproduzione e di svernamento.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, sono considerate
particolarmente protette:
a) le specie di cui agli Allegati II) e IV) della Direttiva 92/43/CEE;
b) le specie appartenenti all’Elenco Regionale delle specie rare e/o minacciate,
di cui all’articolo 6 della presente legge;
c) le specie appartenenti alla fauna minore ai sensi dell’articolo 1, comma 2, indicate come rare o minacciate da direttive comunitarie o norme nazionali.
3. Per le specie ittiche sono fatte salve le disposizioni del regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell’Emilia-Romagna) in attuazione dell’articolo 31 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna).
4. E’ consentita la raccolta in natura delle chiocciole (Molluschi Elicidi di interesse alimentare) solo per uso e consumo diretto, con un limite massimo giornaliero e personale di 1000 grammi.
5. Non è consentita la raccolta in natura di chiocciole e rane nei territori compresi all'interno del sistema delle aree protette ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) salvo diverse disposizioni degli enti di gestione competenti.
6. E’ vietata la vendita di chiocciole e rane raccolte in natura; è consentito
esclusivamente il commercio di chiocciole e rane provenienti da allevamento, la cui vendita deve essere accompagnata da certificazione rilasciata dal produttore, nella quale risulti la quantità e l’allevamento di provenienza. Art. 3 Forme di tutela
1. Per le specie indicate all’articolo 2 è fatto divieto di:
a) cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione e commercio di
esemplari vivi o morti o di loro parti;
b) danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e habitat di
riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione;
c) disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l’attività trofica, lo svernamento, l’estivazione o la migrazione;
d) rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei confronti della fauna minore autoctona, evitando comunque ogni forma di maltrattamento degli alloctoni, ai sensi dell’articolo 727 del Codice Penale Art. 7 Sanzioni
1. Chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:
a) da 25 Euro a 250 Euro per la violazione delle norme di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a); qualora le violazioni riguardino le specie particolarmente protette ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si applica la sanzione da 50 Euro a500 Euro per ogni esemplare, nonché la confisca degli animali e il loro rilascio in ambienti idonei; qualora le violazioni siano inerenti a fini commerciali, si applicano sanzioni di importo doppio;
b) da 25 Euro a 250 Euro per la violazione delle norme di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera b); qualora le violazioni riguardino specie particolarmente protette ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si applica la sanzione da 500 a 5.000 Euro, nonché l’obbligo di rimessa in pristino dei luoghi;
c) da 10 Euro a 60 Euro per la violazione delle norme di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera c); qualora le violazioni riguardino specie articolarmente
protette ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si applica una sanzione da 20 Euro a 120 Euro;
d) da 20 Euro a 120 Euro in caso di violazione del divieto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d); qualora le violazioni comportino effetti negativi nei
Deliberazione legislativa n. 25/2006 7 confronti di specie particolarmente protette ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si applica la sanzione da 40 Euro a 240 Euro;
e) da 25 Euro a 250 Euro in caso di immissione sul mercato di specie
autorizzate all’allevamento ad uso commerciale senza certificato redatto
dall’allevatore, ai sensi dell’articolo 4, comma 2;
f) da 25 Euro a 120 Euro in caso di prelievo, detenzione, allevamento o
uccisione per scopi di ricerca, ripopolamento, reintroduzione o per scopi
amatoriali, in assenza dell’autorizzazione provinciale di cui all’articolo 4,
comma 3;
g) da 20 Euro a 120 Euro in caso di prelievo e allevamento per attività
didattiche da parte di scuole, enti o associazioni riconosciuti, senza la
preventiva comunicazione alla Provincia, o a seguito di diniego ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, nonché la confisca degli animali e la liberazione in luoghi idonei.
2. I proventi, derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, sono riscossi dalle Province ed enti di gestione delle Aree protette e sono destinate al finanziamento delle attività di cui alla presente legge.
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