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L.R. 28 ottobre 1986, n. 43 PIEMONTE
Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici.
Art. 1
Definizione di animali esotici
Ai fini della presente legge, si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale.
Art. 3
Autorizzazione alla detenzione
I possessori di animali esotici di cui al precedente art. 1, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco del Comune in cui intendono detenerli, per il tramite del Servizio veterinario della Unità Socio Sanitaria Locale territorialmente competente.
La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentono la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 1-9 dicembre 1975, n. 874 (2), e successive modificazioni ed integrazioni.
L'autorizzazione alla detenzione è nominale ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al primo comma del presente articolo deve essere presentata dal possessore entro 8 giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Sindaco, entro 8 giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
Art. 4
Autorizzazione al commercio
L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali di cui al precedente art. 1, sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco del Comune in cui l'attività si svolge.
La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Servizio veterinario della Unità Socio Sanitaria Locale territorialmente competente.
L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
In caso di cessazione dell'attività di cui al primo comma del presente articolo, dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro 30 giorni.
Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrarne, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 5
Registrazioni di carico e scarico
I commercianti e gli allevatori degli animali di cui al precedente art. 1, devono tenere un apposito registro di carico e scarico.
Art. 7
Rilascio delle autorizzazioni
Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4, sono rilasciate dal Sindaco, su istruttoria a parere favorevole del Servizio veterinario della Unità Socio Sanitaria Locale competente per territorio, previo nulla osta della Commissione regionale di cui al precedente articolo.
Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario accertare:
a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etnologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
b) che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi ed incidenti alle persone.
Art. 11
Sequestro cautelativo - Revoca delle autorizzazioni
La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione od in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e, previo parere conforme della Commissione regionale di cui al precedente art. 6, l'emissione, da parte del Sindaco, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima Commissione.
Art. 12
Sanzioni
I contravventori alla presente legge sono passibili delle seguenti sanzioni amministrative:
- da L. 100.000 a L. 500.000 per la detenzione di animali esotici in assenza dei requisiti indicati dal precedente art. 2;
- da L. 100.000 a L. 200.000 per la detenzione di animali esotici senza l'autorizzazione di cui al precedente art. 3;
- da L. 300.000 a L. 1.000.000 per la detenzione di animali esotici a scopo di allevamento o commercio senza l'autorizzazione di cui al precedente art. 4;
- da L. 100.000 a L. 300.000 per omissioni od irregolarità nella registrazione di carico e scarico di cui al precedente art. 5;
- da L. 100.000 a L. 200.000 per la mancata identificazione degli animali di cui al precedente art. 8;
- da L. 200.000 a L. 500.000 per la omissione della segnalazione di cui al precedente art. 9 da parte di carichi e serragli viaggianti.
In caso di recidiva, le sanzioni amministrative indicate possono aumentare fino al triplo del massimo.
| ci dovrebbe essere anche un regolamento di attuazione
nulla di più facile che ce ne sia una simile in sardegna 
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Each moment and whatever happens thrills me with joy |