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05-11-2007, 14:57
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| convenzione di berna CONVENZIONE DI BERNA
relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata in Italia con la legge n. 503 del 5 Agosto 1981
le ragioni che hanno condotto all’emanazione della suddetta convenzione sono esplicitate nel preambolo, ove si afferma che, considerata la minaccia di estinzione che grava su numerose specie della flora e della fauna selvatiche, le quali costituiscono un patrimonio naturale da preservare e trasmettere alle generazioni future, occorre che i singoli governi nazionali adottino nei rispettivi programmi le opportune politiche atte ad assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats naturali.
Nello specifico è stato sancito che:  Art. 6
Ogni Parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sarà segnatamente vietato per queste specie:
a) qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale;
b) il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo;
c) il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente Convenzione;
d) la distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;
e) la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.
| Art. 7
1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie e opportune leggi e regolamenti onde proteggere le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III.
2. Qualsiasi sfruttamento della fauna selvatica elencata all'allegato III sarà regolamentato in modo da non compromettere la sopravvivenza di tali specie, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 2.
3. Le misure da adottare contempleranno:
a) periodi di chiusura e/o altri provvedimenti atti a regolare lo sfruttamento;
b) il divieto temporaneo o locale di sfruttamento, ove necessario, onde ripristinare una densità soddisfacente delle popolazioni;
c) la regolamentazione, ove necessario, di vendita, detenzione, trasporto o commercializzazione di animali selvatici, vivi o morti.
| Art. 8
In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all'allegato III, e in caso di deroghe concesse in conformità con l'articolo 9 per specie contemplate all'allegato II, le parti contraenti vieteranno il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, nonché il ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa, o di compromettere la tranquillità degli esemplari di una data specie, e in particolare ai mezzi contemplati all'allegato IV.
| ALLEGATO II
- Specie di fauna rigorosamente protette - Rettili
TESTUDINES Testudinidae
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica * (1)
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea
Cheloniidae
Caretta caretta
Chelonia mydas
Eretmochelys imbricata
Lepidochelys kempii
Trionychidae
Rafetus euphraticus
Trionyx triunguis SAURIA Gekkonidae
Cyrtodactylus kotschyi
Phyllodactylus europaeus
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis Agamidae
Stellio stellio (Agama stellio) *
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon Lacertidae
Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Algyroides moreoticus
Algyroides nigropunctatus
Archaeolacerta bedriagae (Lacerta bedriagae) *
Archaeolacerta monticola (Lacerta monticola) *
Gallotia galloti
Gallotia simonyi (Lacerta simonyi) *
Gallotia stehlini
Lacerta agilis
Lacerta clarkorum
Lacerta dugesii
Lacerta graeca
Lacerta horvathi
Lacerta lepida
Lacerta parva
Lacerta princeps
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana Anguidae
Ophisaurus apodus Scincidae
Ablepharus kitaibelii
Chalcides bedriagai
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis) *
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus OPHIDIA Colubridae
Coluber cypriensis
Coluber gemonensis
Coluber hippocrepis
Coluber jugularis * (2)
Coluber najadum * (3)
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix megalocephala
Natrix tessellata
Telescopus fallax Viperidae
Vipera albizona
Vipera ammodytes
Vipera barani
Vipera kaznakovi
Vipera latasti
Vipera lebetina * (4)
Vipera pontica
Vipera ursinii
Vipera wagneri
Vipera xanthina Anfibi
CAUDATA Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Mertensiella luschani (Salamandra luschani) *
Salamandra atra * (5)
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex
Triturus cristatus
Triturus dobrogicus
Triturus italicus
Triturus karelinii
Triturus montandoni Plethodontidae
Speleomantes flavus (Hydromantes flavus) *
Speleomantes genei (Hydromantes genei) *
Speleomantes imperialis (Hydromantes imperialis) *
Speleomantes italicus (Hydromantes italicus) *
Speleomantes supramontis (Hydromantes supramontis) * Proteidae
Proteus anguinus ANURA Discoglossidae
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi
Discoglossus jeanneae
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Neurergus crocatus
Neurergus strauchi Pelobatidae
Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Pelodytes caucasicus
Pelobates syriacus
Bufonidae
Bufo calamita
Bufo viridis Hylidae
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda Ranidae
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana holtzi
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei
Note all'Allegato II
Il 3 dicembre 1993 il Comitato permanente per la Convenzione ha adottato la seguente Raccomandazione (n. 39 -1993):
"Il Comitato permanente della Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa raccomanda, ai sensi dell'Articolo 14 della Convenzione, che nell'attuare la Convenzione le Parti contraenti tengano conto delle osservazioni tecniche in appresso. Gli asterischi indicano che il nome della specie è stato modificato, e la denominazione precedente figura tra parentesi.
A seguire è indicato l'aggiornamento tassonomico.
1. Mauremys caspica è stata divisa in due nuove specie:
• Mauremys caspica
• Mauremys leprosa (Mauremys caspica leprosa)
2. Coluber jugularisè stata divisa in due nuove specie:
• Coluber jugularis
• Coluber caspicus (Coluber jugularis caspicus)
3. Coluber najadumè stata divisa in due nuove specie:
• Coluber najadum
• Coluber rubriceps (Coluber najadum rubriceps)
4. Vipera lebetinaè stata divisa in due nuove specie:
• Vipera lebetina
• Vipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
5. Salamandra atraè stata divisa in due nuove specie:
• Salamandra atra
• Salamandra lanzai (Salamandra atra lanzai) ALLEGATO III
- Specie di fauna protette -
Rettili
Tutte le specie non incluse nell'Allegato II
Anfibi
Tutte le specie non incluse nell'Allegato II.
------------------------------------------------------------------------------------- Ambito di applicazione della Convenzione
È indispensabile fare un breve accenno alle norme di diritto internazionale al fine di chiarire la questione relativa all’applicazione della convenzione.
La legge che autorizza la ratifica e rende esecutiva una convenzione internazionale ha l’effetto di rendere immediatamente applicabile nell’ordinamento interno (lo stato italiano) la normativa in essa contenuta, dalla data della sua entrata in vigore, qualora tale normativa sia “self executing”.
Una norma si definisce self-executing quando può essere immediatamente applicata, senza bisogno di ulteriori interventi di integrazione della sua efficacia o completamento del suo precetto.
In caso contrario, quando cioè non è “self-executing” costituisce semplicemente un elemento necessario per l’adattamento della norma internazionale nel diritto interno, ma non sufficiente per la sua piena applicabilità.
Orbene, l’orientamento giurisprudenziale più recente, oramai consolidato, ritiene che le norme contenute nella convenzione di Berna hanno carattere unicamente programmatico, poiché prevedono esclusivamente ed espressamente l'adozione, da parte degli stati membri, delle necessarie ed opportune leggi per l'esecuzione delle misure di salvaguardia stabilite nella convenzione medesima; leggi che non possono essere certamente individuate in quella di ratifica della convenzione di berna, poichè il legislatore si è limitato ad un laconico ordine di esecuzione, quando invece avrebbe dovuto adottare tutte e le opportune misure per rendere effettivi i divieti previsti nella suddetta convenzione.
Nelle more dell'approvazione di una normativa generale (la tutela dell'ambiente compete, infatti, esclusivamente allo Stato) le regioni, sfruttando gli spazi a loro concessi, soprattutto nell'ambito della politica di pianificazione e di sviluppo, hanno provveduto ad emanare norme, (perfette, comprensive sia dei divieti sia delle sanzioni) a tutela della fauna minore.
elenco leggi regionali - LAZIO L.R. 5 aprile 1988, n. 18
MOLISE L.R. 6 settembre 1996, n. 28 LIGURIA L.R. 22 gennaio 1992, n. 4 CALABRIA L.R. 17 maggio 1996, n. 9 VALLE D’AOSTA L.R. 1 aprile 1987, n. 22 ABRUZZO L.R. 7 settembre 1993, n. 50 SARDEGNA L.R. 29 luglio 1998, n. 23 TOSCANA L.R. 6 aprile 2000, n. 56 EMILIA ROMAGNA L. R. 31 luglio 2006, n. 15 TRENTINO ALTO ADIGE: BOLZANO (Prov.) L.P. 13 agosto 1973 n. 27 TRENTO (Prov.) L.P. 25 luglio 1973 n. 16 SICILIA L.R.01 settembre 1997 n. 33 FRIULI-VENEZIA GIULIA L.R. 3 giugno 1981, n. 34 VENETO L.R. 15 novembre 1974, n. 53 SARDEGNA L.R. 29 luglio 1998, n. 23 LOMBARDIA L.R. 27 luglio 1977, n. 33--> abrogata dalla L.R. 31 marzo 2008 , n. 10 PIEMONTE L.R. 2 novembre 1982, n. 32
come potrete notare diverse regioni non hanno una legislazione generale sulla tutela della fauna minore, altre invece si sono limitate a contemplare esclusivamente alcune specie; comunque non fatevi trarre in inganno, perchè ben potrebbero esserci delle normative speciali, ad esempio istitutive dei diversi parchi regionali o attuative della direttiva habitat (di cui si parlerà successivamente).
Ovviamente l'elenco non è definitivo, anzi è chiesta espressamente la vostra collaborazione per tenerlo sempre aggiornato e quindi per fornire informazioni precise ed accurate; per qualunque chiarimento, al fine di mantenere sempre in ordine questo post, siete invitati cortesemente ad aprire un apposito thread in questa sezione.
n.b.
se alcuni animali sono stati inclusi nell'all. II di berna un motivo dovrà pur esserci, che non sia il solo capriccio del legislatore europeo.
l'italia risulta inadempiente agli obblighi comunitari, ma questo non significa che gli animali di cui sopra, magicamente, per la sola inerzia ed inettitudine del nostro legislatore, non siano più minacciati di estinzione.
quindi, vero che nelle regioni che non hanno legiferato in tal senso non si commette alcun illecito ma è altrettanto vero che ognuno di noi ha una coscienza che dovrebbe consentirgli, in tutta onestà, di decidere se allinearsi e rispettare a prescindere, quelli che sono i fini protezionistici della convenzione, oppure, di approfittare del vuoto legislativo creatosi in alcune regioni.
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Ultima modifica di ladyOscar: 23-09-2008 16:39.
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| L.R. 5 aprile 1988, n. 18 ---- LAZIO lazio L.R. 5 aprile 1988, n. 18
Tutela di alcune specie della fauna minore. Art. 3
Per le specie elencate nel presente articolo è vietato:
a) qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione;
b) il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;
c) il molestare la fauna selvatica minore, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione al raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 1;
d) la distruzione o la raccolta di uova dell'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;
e) la detenzione, il trasporto ed il commercio di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui ciò contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.
Le specie di anfibi e rettili protette sono le seguenti:
Salamandra pezzata (Salamandra salamandra gigliolii);
Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata);
Tritone crestato (Triturus cristatus carnifex);
Tritone punteggiato (Triturus vulgaris meridionalis);
Tritone italiano (Triturus italicus);
Geotritone italiano (Hydromantes italicus italicus);
Ululone a ventre giallo (Bombina variegata pachypus);
Rospo comune (Bufo bufo spinosus);
Rospo smeraldino (Bufo viridis viridis);
Raganella comune (Hyla arborea arborea);
Rana agile (Rana dalmatina);
Rana greca (Rana graeca);
Tartaruga marina comune (Caretta caretta caretta);
Tartaruga franca (Chelonia mydas mydas);
Tartaruga liuto (Dermochelys coriacea);
Testuggine comune (Testudo hermanni robertmertensi);
Testuggine d'acqua (Emys orbicularis);
Tarantola mauritanica (Tarentola mauritanica mauritanica);
Emidattilo verrucoso (Hemidactylus turcicus turcicus);
Ramarro (Lacerta viridis viridis);
Lucertola muraiola (Podarcis muralis brueggemanni e Podarcis muralis nigriventis);
Orbettino (Anguis fragilis fragilis);
Luscengola (Chalcides chalcides chalcides);
Biacco maggiore (Coluber viridiflavus viridiflavus);
Lucertola campestre (Podarcis sicula campestris, Podarcis sicula sicula, Podarcis sicula latastei, Podarcis sicula pasquinii e Podarcis sicula patrizii);
Cervone (Elaphe quatuorlineata quotuorlineata);
Saettone (Elaphe longissima longissima ed Elaphe longissima romana);
Biscia dal collare (Natrix natrix helvetica);
Biscia tassellata (Natrix tessellata tessellata);
Coronella austriaca (Coronella austriaca austriaca);
Coronella della Gironda (Coronella girondica);
Vipera dell'Orsini (Vipera ursinii ursinii).
È vietata l'uccisione, la cattura, il trasporto ed il commercio dei gamberi d'acqua dolce (Austropotamobius pallipes italicus) e dei granchi di acqua dolce (Potamon fluviatile fluviatile) non provenienti da allevamento.
La cattura di tutte le specie del genere Helix (chiocciola) è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
La cattura delle specie di cui al precedente terzo comma è consentita per una quantità giornaliera di 1 chilogrammo per persona.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli appartenenti alle università, agli enti ed istituti di ricerca pubblici o privati, autorizzati con decreto del Presidente della Giunta Art. 5
Gli anfibi, i rettili, i molluschi ed i crostacei vivi, confiscati a norma della presente legge, sono restituiti al loro ambiente naturale, purché appartenenti alla fauna autoctona. Art. 6
Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa minima di L. 70.000 e massima di L. 170.000 ed alla confisca degli animali.
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15-11-2007, 13:35
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| L.R. 6 settembre 1996, n. 28--- MOLISE MOLISE L.R. 6 settembre 1996, n. 28
Tutela di alcune specie di fauna minore. Art. 4 Divieti
1. Per le specie di cui all'allegato «A» è vietato:
a) qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione;
b) il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;
c) il molestare la fauna selvatica minore, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1;
d) la distruzione o la raccolta di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;
e) la detenzione, il trasporto ed il commercio di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui ciò contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo. Art. 5
1. È vietata l'uccisione, la cattura, il trasporto ed il commercio dei gamberi d'acqua dolce (Astropotamobius pallipes italicus) e dei granchi di acqua dolce, non provenienti da allevamento. Art. 9 Restituzione all'ambiente degli animali vivi catturati
1. Gli anfibi, i rettili, i molluschi ed i crostacei vivi catturati, confiscati a norma della presente legge, sono restituiti al loro ambiente naturale, purché appartenenti alla fauna locale. Art. 10 Ammende
1. Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa minima di lire settantamila (L. 70.000) e massima di lire duecentocinquantamila (L. 250.000). Allegato «A»
- Salamandra pezzata (Salamandra salamandra gigliolii)
- Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata)
- Tritone crestato (Triturus cristatus carnifex)
- Tritone punteggiato (Triturus vulgaris meridionalis)
- Tritone italiano (Triturus italicus) - presenza da confermare
- Geotritone italiano (Hydromantes italicus italicus)
- Ululone a ventre giallo (Bombina variegata pachypus)
- Rospo comune (Bufo bufo spinosus)
- Rospo smeraldino (Bufo viridis viridis)
- Raganella comune (Hyla Italica)
- Rana agile (Rana dalmatina)
- Rana greca (Rana graeca)
- Rana verde minore (Rana esculenta)
- Rana dei fossi (Rana lessonae)
- Tartaruga marina comune (Caretta caretta caretta) - potenziale presenza
- Testuggine comune (Testudo hermanni robertmertensi)
- Testuggine d'acqua (Emys orbicularis)
- Tarantola mauritanica o Geco (Tarentola mauritanica)
- Emidattilo verrucoso (Hermidactylus turcicus turcicus) - potenziale presenza
- Ramarro (Lacerta viridis)
- Lucertola muraiola (Podarcis muralis)
- Orbettino (Anguis fragilis fragilis)
- Luscengola (Chalcides chalcides chalcides)
- Biacco (Coluber viridiflavus viridiflavus)
- Lucertola campestre (Podarcis sicula campestris)
- Cervone (Elaphe quatuorlineata)
- Saettone (Elaphe longissima)
- Biscia dal collare (Natrix helvetica)
- Biscia tassellata (Natrix tessellata)
- Coronella austriaca (Coronella austriaca)
- Colubro di Riccioli (Coronella girondica)
- Vipera dell'Orsini (Vipera ursinii ursinii) - potenziale presenza.
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15-11-2007, 14:12
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#4 (permalink)
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| L.R. 15 dicembre 1992, n. 36 LIGURIA L.R. 15 dicembre 1992, n. 36 Modifica ed integrazione alla legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 «Tutela della fauna minore». Art. 3
Protezione della Formica rufa.
1. È vietato danneggiare, disperdere o distruggere intenzionalmente nidi di formiche del gruppo Formica rufa o asportarne uova, larve, bozzoli, adulti.
2. È altresì vietato detenere e commerciare nidi di suddette formiche.
3. Al Corpo Forestale dello Stato è data facoltà di autorizzare la cessione e di nidi per attuare programmi di lotta biologica Art. 4
Protezione delle chiocciole.
1. Le chiocciole (lumache con guscio con particolare riferimento agli elicidi di interesse alimentare appartenenti alla specie Helix pomatia, Heliz aspersa) che vengono raccolte in natura si presumono destinate all'uso e consumo diretto e ne sono pertanto vietate la vendita e l'acquisto.
2. È consentito il commercio esclusivamente di chiocciole provenienti da allevamenti; in questo caso i prodotti messi in commercio devono essere accompagnati da idonea certificazione rilasciata dal produttore dalla quale risulti la quantità e l'allevamento di provenienza. Art. 5
Protezione di crostacei, anfibi e rettili.
1. Sul territorio regionale è vietato danneggiare e uccidere intenzionalmente, nonché molestare, catturare, detenere e commerciare le seguenti specie:
- Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes)
- Granchio di fiume (Potamon fluviatile = P.edule)
- Salamandra pezzata (Salamandra salamandra)
- Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata)
- Tritone crestato (Triturus carnifex = T. Cristatus Auct.)
- Tritone punteggiato (Triturus vulgaris)
- Tritone alpestre (Triturus alpestris)
- Geotritone italiano (Spelaeomantes ambrosii = S. Italicus)
- Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata)
- Rospo comune (Bufo bufo)
- Rospo smeraldino (Bufo viridis)
- Pelodite punteggiato (Pelodytes punctatus)
- Raganella comune (Hyla arborea)
- Raganella mediterranea (Hyla meridionalis)
- Rana agile (Rana dalmatina)
- Rana greca (Rana italica = R. Graeca Auct.)
- Rana temporaria (Rana tempraria)
- Rana verde minore (Rana esculenta)
- Tartaruga marina comune (Caretta caretta)
- Tartaruga franca (Chelonia nydas)
- Tartaruga liuto (Dermochelys coriacea)
- Tartaruga embricata (Eretmochelys imbricata)
- Testuggine d'acqua (Emys orbicularis)
- Greco comune (Tarentola mauritanica)
- Greco verrucoso (Hemidactylus turcicus)
- Tarantolino (Phylodactylus europaeus)
- Lucertola ocellata (Lacerta lepida)
- Ramarro (Lacerta viridis)
- Lucertola muraiola (Podarcis muralis)
- Lucertola campestre (Podarcis sicula)
- Orbettino (Anguis fragilis)
- Luscengola (Chalcides chalcides)
- Biacco (Coluber viridiflavus)
- Saettone (Elaphe longissima)
- Colubro bilineato (Elaphe scalaris)
- Colubro lacertino (Malpolon mon spessulanus)
- Biscia d'acqua (Natrix natrix)
- Biscia viperina (Natrix maura)
- Biscia tassellata (Natrix tassellata)
- Colubro liscio (Coronella austriaca)
- Colubro di Riccioli (Coronella girondica) e le altre specie di anfibi e rettili presenti allo stato libero nella Regione e, in particolare:
- Rana verde maggiore (Rana ridibunda)
- Testuggine comune (Testudo hermanni)
- Testuggine greca (Testudo graeca)
- Testuggine marginata (Testudo marginayta)
2. Tale divieto concerne sia gli animali adulti sia le forme giovanili, gli stati larvali e le uova.
3. Il divieto di raccolta, di commercializzazione e di detenzione vale per gli animali vivi o morti nonché per parti di essi.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, è consentito il commercio di esemplari morti per uso alimentare esclusivamente di rane verdi provenienti da allevamento.
5. I prodotti immessi sul mercato devono essere accompagnati da certificato redatto dal produttore e indicante le specie, l'allevamento di provenienza e il peso complessivo degli animali.
6. L'uccisione della vipera (Vipera aspis) è consentita in caso di imminente pericolo e ne è consentita la cattura per la produzione di siero antiofidico Art. 7
Divieto di introduzione, di reintroduzione e di ripopolamento.
1. È vietato liberare sul territorio regionale specie di anfibi e rettili autoctoni o estranei alla fauna locale.
2. Le Province possono autorizzare in deroga operazioni di reintroduzione da parte di enti o istituti di ricerca che abbiano elaborato studi e programmi appositi approvati dalla Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 13.
3. Tali reintroduzioni potranno riguardare esclusivamente specie un tempo sicuramente presenti nell'area interessata ed estinte per cause antropologiche. Art. 9
Tutela dei principali siti di riproduzione, di attività trofica, svernamento ed estivazione.
1. Ai fini della miglior tutela delle specie di cui all'articolo 5, la Regione ne protegge i principali siti di riproduzione, di attività trofica, svernamento ed estivazione.
2. A tale scopo la Regione, avvalendosi anche della collaborazione delle Province, provvede alla formazione di un elenco ed alla individuazione cartografica dei principali siti di cui al comma 1. Tale elenco viene aggiornato ogni cinque anni.
3. Per ciascun sito l'elenco dovrà contenere la descrizione, la localizzazione cartografica, l'indicazione delle principali componenti biologico ambientali, il grado di vulnerabilità delle singole aree, evidenziando, se necessari, particolari criteri gestionali da adottare per garantire la conservazione.
4. L'elenco è approvato con deliberazione della Giunta regionale entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione tecnico scientifica di cui all'articolo 13. Con la medesima procedura vengono approvati i successivi aggiornamenti. I siti individuati vengono inseriti con specifica normativa e apposita simbologia nella cartografia del Piano territoriale di coordinamento paesistico (P.T.C.P.).
5. Nei siti compresi nell'elenco non è consentito:
a) alterare in alcun modo l'assetto idrogeologico e vegetazionale dell'area ed in particolare effettuare alcun tipo di discarica, movimento di terreno, sbancamento, escavazione, riempimento, arginatura, con la sola eccezione di quegli interventi che si rendessero eventualmente necessari per assicurare l'incolumità pubblica;
b) raccogliere o danneggiare la flora e la fauna tipiche dei siti;
c) modificare in modo rilevante i parametri fisico-chimici delle acque;
d) esercitare la caccia e la pesca e le attività ad esse connesse (ripopolamenti, pasturazioni, ecc.);
e) alterare il flusso idrico o captare le acque;
f) bonificare i terreni;
g) utilizzare diserbanti, insetticidi e fitofarmaci.
6. Per gli interventi previsti in via eccezionale alla lettera a) del comma 5, le Province provvedono, ove occorra, alla messa in opera di manufatti che consentano sia la tutela dei siti sia l'incolumità delle persone.
7. Qualora per la conservazione di siti di particolare interesse siano necessarie ulteriori misure di salvaguardia, oltre a quelle previste nei commi precedenti la Giunta regionale può provvedere a tutelare l'area secondo le indicazioni fornite dalla Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale integrata a norma dell'articolo 13.
8. Le Province provvedono, entro sei mesi dall'approvazione regionale dell'elenco di cui al presente articolo, alla tabellazione dei siti da tutelare con i relativi divieti.
9. Le Province possono erogare indennità ai conduttori dei fondi vincolati in relazione alle prescrizioni impartite e provvedono a realizzare gli interventi gestionali che si rendono opportuni nelle aree inserite nell'elenco di cui ai commi precedenti al fine di preservarne le caratteristiche ambientali Art. 11 Sanzioni.
1. Per le infrazioni alle norme stabilite dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la violazione dei divieti di cui all'articolo 3;
b) da lire 10.000 a lire 100.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4;
c) da lire 50.000 a lire 500.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5;
d) da lire 200.000 a lire 2.000.000 per le violazioni all'articolo 5 relative alle seguenti specie, che sono considerate particolarmente protette:
- Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes)
- Granchio di fiume (Potamon edule = P. fluviatile)
- Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina tergiditata)
- Tritone punteggiato (Triturus vulgaris)
- Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata)
- Rospo smeraldino (Bufo viridis)
- Pelodite punteggiato (Pelodytes punctatus)
- Tartaruga marina comune (Caretta caretta)
- Tartaruga franca (Chelonia nydas)
- Tartaruga liuto (Dermochelys coriacea)
- Tartaruga embricata (Eretmochelys imbricata)
- Testuggine d'acqua (Emys orbicularis)
- Tarantolino (Phyllodactylus europaeus)
- Lucertola ocellata (Lacerta letida)
- Colubro bilineato (Elaphe scalaris)
- Colubro lacertino (Malpolon monspessulanus)
- Testuggine greca (Testudo graeca)
- Testuggine comune (Testudo hermanni)
e) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7;
f) da lire 10.000 a lire 100.000 per ogni esemplare per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 8;
g) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per le violazioni delle lettere a), c), e) f), del comma 5 dell'articolo 9, oltre all'obbligo della rimessa in ripristino dei luoghi;
h) da lire 50.000 a lire 500.000 per le altre violazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9.
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle Province e sono destinati al finanziamento delle attività previste dalla presente legge.
3. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, i soggetti preposti alla vigilanza possono provvedere alla confisca dell'animale e, ove possibile, alla liberazione immediata sul sito di raccolta.
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15-11-2007, 14:19
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| L.R. 17 maggio 1996, n. 9 CALABRIA L.R. 17 maggio 1996, n. 9
Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio. Art. 15 Divieti.
...
3. Per tutte le specie di Anfibi e di Rettili, comprese le tartarughe marine, è vietata:
a) la cattura, l'uccisione e il ferimento, salvo che avvengano per caso fortuito o per forza maggiore;
b) la distruzione, la raccolta e la detenzione di uova.
Deroghe ai divieti di cui sopra possono essere consentiti dalla Regione ad allevamenti, per scopo alimentare, di esemplari appartenenti alla specie «Rana esculenta»; inoltre la Regione può consentire la raccolta e la detenzione, per scopi scientifici, didattici o di conservazione, formalmente documentati, ad università, enti di ricerca o musei di storia naturale. Art. 20 Sanzioni.
...
3. Chiunque violi le disposizioni in materia di Rettili ed Anfibi, di cui all'articolo 15, comma 3, della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di 500.000 ed alla confisca degli animali.
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15-11-2007, 14:30
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| L.R. 1 aprile 1987, n. 22 VALLE D'AOSTA L.R. 1 aprile 1987, n. 22
Norme per la tutela dei rettili e anfibi. Art. 1
1. È vietato alterare, disperdere e distruggere intenzionalmente, asportare o raccogliere uova di tutte le specie di rettili Art. 2
1. È vietata la cattura, l'uccisione intenzionale o il commercio delle seguenti specie di rettili, compresi negli allegati 2 e 3 della convenzione di Berna del 19 settembre 1979:
a) Allegato 2:
- Ramarro (Lacerta viridis)
- Colubro di Esculapio (Elaphe longissima)
- Coronella (Coronella austriaca)
- Lucertola muraiola (Podarcis muralis)
b) Allegato 3:
- Lucertola vivipara (Lacerta vivipara)
- Orbettino (Anguis fragilis)
- Biacco (Coluber viridiflavus)
- Natrice dal collare (Natrix natrix)
- Tutti gli altri rettili. Art. 3
1. È vietata la cattura, l'uccisione intenzionale o il commercio delle seguenti specie di anfibi, compresi negli allegati 2 e 3 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979:
a) Allegato 2:
- Rospo smeraldino (Bufo viridis)
- Raganella (Hyla arborea)
b) Allegato 3:
- Tritone alpino (Triturus alpestris)
- Salamandra (Salamandra salamandra)
- Salamandra nera (Salamandra atra)
- Rospo comune (Bufo bufo)
- Tutti gli altri anfibi. Art. 5
1. Nelle oasi di protezione e nelle altre zone protette è vietata la cattura o l'uccisione della Vipera aspide (Vipera aspis) e del Marasso (Vipera berus), compresi nell'allegato 3 della convenzione di Berna del 19 settembre 1979. Art. 8
1. I contravventori alle norme di cui all'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 120.000.
2. I contravventori alle norme di cui agli articoli 2 - 3 - 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 500.000 per ogni esemplare raccolto o ucciso appartenente all'allegato 2 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 e alla sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 120.000 per ogni esemplare raccolto o ucciso se appartenente all'allegato 3 della Convenzione di cui sopra.
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15-11-2007, 14:35
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| L.R. 7 settembre 1993, n. 50 (1) ABRUZZO L.R. 7 settembre 1993, n. 50
Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore Art. 2 Elencazione della fauna oggetto di protezione.
Sono oggetto di tutela le sottoelencate specie e raggruppamenti faunistici:
Austropotamobius pallipes (Gambero di fiume)
Potamon fluviatile (Granchio di fiume)
Palaemonetes antennarius (Gamberetto di fiume)
Salamandra salamandra (Salamandra pezzata appenninica)
Salamandrina terdigitata (Salamandrina dagli occhiali)
Triturus (intero genere) (Tritone)
Speleomantes italicus (=Hydromantes italicus) (Geotritone italiano)
Emys orbicularis (Testuggine europea d'acqua dolce)
Testudo hermanni (Tartaruga di terra comune o Tartaruga di Hermann)
Bombina variegata (Ululone dal ventre giallo)
Hyla arborea (Raganella comune)
Rana (intero genere) (Rana)
Bufo viridis (Rospo smeraldino)
Bufo bufo (Rospo comune)
Lacerta viridis (Ramarro)
Podarcis (Lucertola)
Tarentola mauritanica (Geco comune)
Hemidactylus turcicus (Gevo verrucoso)
Anguis fragilis (Orbettino)
Chalcides chalcides (Luscengola)
Elaphe longissima (Saettone)
Elaphe quatuorlineata (Cervone)
Natrix natrix (Biscia dal collare)
Coluber viridiflavus (Biacco maggiore)
Natrix tassellata (Biscia tassellata)
Coronella austriaca (Colubro liscio)
Coronella girondica (Colubro di Riccidi)
Vipera ursinii (Vipera dell'Orsini)
Vipera aspis (Vipera comune)
Helix (intero genere) (Chiocciola)
Lampetra planeri (Lampreda di fiume)
Gasterosteus aculeatus (Spinarello)
Scardinius scardafa (Scardola)
Hippocampus hippocampus (Cavalluccio marino)
Syngnathus acus (Pesce ago)
Sono tutelati, inoltre, tutti i Chirotteri (Pipistrelli) e l'intero popolamento della fauna delle grotte dell'Abruzzo. Art. 3 Divieti.
Per tutte le specie elencate nel precedente art. 2 è vietata:
a) ogni forma di cattura, di asportazione dall'habitat naturale, di maltrattamento, di detenzione in cattività e di uccisione;
b) ogni attività o modificazione che possono provocare l'eccessivo disturbo, la distruzione o il deterioramento degli ambienti di vita, di riproduzione o di frequentazione;
c) la raccolta e la detenzione di uova, anche non fecondate o vuote;
d) l'attività di trasporto, la detenzione e il commercio di esemplari vivi o morti. Art. 9 Sanzioni.
Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa minima di lire 300.000 e massima di lire 5.000.000 ed alla confisca degli animali.
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15-11-2007, 15:41
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#8 (permalink)
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| L.R. 29 luglio 1998, n. 23 SARDEGNA L.R. 29 luglio 1998, n. 23
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna Art. 5
Specie tutelate.
1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della presente legge, i mammiferi, gli uccelli, i rettili e gli anfibi dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale e nelle acque territoriali ad esso prospicienti.
2. La Regione, in armonia con le Direttive comunitarie e con le Convenzioni internazionali di cui all'art. 2, persegue lo scopo di assicurare la conservazione della fauna selvatica e del suo habitat, con particolare riguardo alle specie minacciate, vulnerabili e rare, nonché alle specie e sottospecie endemiche.
3. È vietato ogni atto diretto, o indiretto, che determini l'uccisione e la cattura o il disturbo di tutte le specie di fauna selvatica particolarmente protetta, anche sotto il profilo sanzionatorio, di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante della presente legge.
4. Durante il periodo di nidificazione dell'avifauna è vietata qualsiasi forma di disturbo alla medesima.
5. Non è considerato disturbo l'addestramento dei cani nei tempi e luoghi consentiti dalla presente legge.
6. Le norme della presente legge non si applicano ai Muridae (ratti e topi), alla Nutria (Myocastor coypus) e alle arvicole. Art. 64
Divieto di detenzione di fauna selvatica viva
1. Salvo che nelle oasi permanenti di protezione faunistica e cattura,
nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nonché nei centri
gestiti dalle strutture periferiche dell'Assessorato della difesa
dell'ambiente a ciò abilitate, è fatto divieto a chiunque di detenere
fauna selvatica viva senza l'apposita autorizzazione rilasciata
dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito
l'Istituto regionale per la fauna selvatica.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
giardini o istituti zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali,
agli osservatori ornitologici e alle istituzioni similari art. 74Sanzioni
A chi abbatte, cattura o detiene un esemplare di qualsiasi specie di fauna sempre protetta è comminata una sanzione amministrativa da L. 10.000.000 a L. 20.000.000 e viene altresì revocata l'autorizzazione regionale alla caccia.
4. Per le violazioni delle altre disposizioni della presente legge si
applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 31 della
Legge n. 157 del 1992.
5. Per le residue violazioni della presente legge e non previste
dall'articolo 31 della Legge n. 157 del 1992 è comminata una sanzione
amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Tali sanzioni sono
raddoppiate in caso di recidiva.
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15-11-2007, 15:50
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#9 (permalink)
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| L.R. 31 luglio 2006, n. 15 EMILIA ROMAGNA L. R. 31 luglio 2006, n. 15 DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE Art. 2 Oggetto della tutela
1. Sono oggetto della tutela di cui alla presente legge tutte le specie di anfibi, rettili e chirotteri presenti sul territorio emiliano-romagnolo, oltre alle specie particolarmente protette ai sensi del comma 2, nonché i loro habitat trofici, di riproduzione e di svernamento.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, sono considerate
particolarmente protette:
a) le specie di cui agli Allegati II) e IV) della Direttiva 92/43/CEE;
b) le specie appartenenti all’Elenco Regionale delle specie rare e/o minacciate,
di cui all’articolo 6 della presente legge;
c) le specie appartenenti alla fauna minore ai sensi dell’articolo 1, comma 2, indicate come rare o minacciate da direttive comunitarie o norme nazionali.
3. Per le specie ittiche sono fatte salve le disposizioni del regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell’Emilia-Romagna) in attuazione dell’articolo 31 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna).
4. E’ consentita la raccolta in natura delle chiocciole (Molluschi Elicidi di interesse alimentare) solo per uso e consumo diretto, con un limite massimo giornaliero e personale di 1000 grammi.
5. Non è consentita la raccolta in natura di chiocciole e rane nei territori compresi all'interno del sistema delle aree protette ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) salvo diverse disposizioni degli enti di gestione competenti.
6. E’ vietata la vendita di chiocciole e rane raccolte in natura; è consentito
esclusivamente il commercio di chiocciole e rane provenienti da allevamento, la cui vendita deve essere accompagnata da certificazione rilasciata dal produttore, nella quale risulti la quantità e l’allevamento di provenienza. Art. 3 Forme di tutela
1. Per le specie indicate all’articolo 2 è fatto divieto di:
a) cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione e commercio di
esemplari vivi o morti o di loro parti;
b) danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e habitat di
riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione;
c) disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l’attività trofica, lo svernamento, l’estivazione o la migrazione;
d) rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei confronti della fauna minore autoctona, evitando comunque ogni forma di maltrattamento degli alloctoni, ai sensi dell’articolo 727 del Codice Penale Art. 7 Sanzioni
1. Chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:
a) da 25 Euro a 250 Euro per la violazione delle norme di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a); qualora le violazioni riguardino le specie particolarmente protette ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si applica la sanzione da 50 Euro a500 Euro per ogni esemplare, nonché la confisca degli animali e il loro rilascio in ambienti idonei; qualora le violazioni siano inerenti a fini commerciali, si applicano sanzioni di importo doppio;
b) da 25 Euro a 250 Euro per la violazione delle norme di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera b); qualora le violazioni riguardino specie particolarmente protette ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si applica la sanzione da 500 a 5.000 Euro, nonché l’obbligo di rimessa in pristino dei luoghi;
c) da 10 Euro a 60 Euro per la violazione delle norme di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera c); qualora le violazioni riguardino specie articolarmente
protette ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si applica una sanzione da 20 Euro a 120 Euro;
d) da 20 Euro a 120 Euro in caso di violazione del divieto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d); qualora le violazioni comportino effetti negativi nei
Deliberazione legislativa n. 25/2006 7 confronti di specie particolarmente protette ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si applica la sanzione da 40 Euro a 240 Euro;
e) da 25 Euro a 250 Euro in caso di immissione sul mercato di specie
autorizzate all’allevamento ad uso commerciale senza certificato redatto
dall’allevatore, ai sensi dell’articolo 4, comma 2;
f) da 25 Euro a 120 Euro in caso di prelievo, detenzione, allevamento o
uccisione per scopi di ricerca, ripopolamento, reintroduzione o per scopi
amatoriali, in assenza dell’autorizzazione provinciale di cui all’articolo 4,
comma 3;
g) da 20 Euro a 120 Euro in caso di prelievo e allevamento per attività
didattiche da parte di scuole, enti o associazioni riconosciuti, senza la
preventiva comunicazione alla Provincia, o a seguito di diniego ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, nonché la confisca degli animali e la liberazione in luoghi idonei.
2. I proventi, derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, sono riscossi dalle Province ed enti di gestione delle Aree protette e sono destinate al finanziamento delle attività di cui alla presente legge.
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15-11-2007, 16:11
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#10 (permalink)
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Data di registrazione: Mar 2004 Ubicazione: Gaeta
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| L.R. 6 aprile 2000, n. 56 TOSCANA L.R. 6 aprile 2000, n. 56
Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 art. 4 Tutela
1. Sono fatte salve le norme di conservazione e di tutela specifiche
dettate, in relazione alle singole specie e tipologie faunistiche e
floreali protette, dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. art. 5 Tutela della fauna
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, sono considerate
protette ai sensi della presente legge tutte le specie animali
individuate dall'allegato B, per le quali è vietato:
a) la cattura e l'uccisione;
b) il deterioramento e la distruzione dei siti di riproduzione o di
riposo;
c) la molestia, specie nel periodo della riproduzione e
dell'ibernazione o del letargo;
d) la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi;
e) la detenzione ed il commercio degli animali, vivi o morti, anche
imbalsamati, nonchè di loro parti o prodotti identificabili ottenuti
dall'animale.
...
3. Fermo restando il divieto relativo al commercio, sancito dalla
lettera e) del comma 1, nonchè quelli posti da previgenti norme di
legge, coloro che a qualsiasi titolo detengano animali vivi o morti,
anche imbalsamati, di cui all'allegato B, nonchè loro parti o
prodotti identificabili ottenuti dall'animale, sono obbligati a
presentare denuncia alla Provincia competente per territorio, entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o, qualora sia
successivo, dall'inserimento nell'elenco di cui allo stesso allegato
B.
...
5. Con Allegato B1 sono individuate le specie per le quali sono
definiti limiti e modalità di prelievo.
6. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, è vietato il
rilascio in natura di specie estranee alla fauna locale. art. 17 Sanzioni amministrative
1. Chiunque violi il divieto di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 500.000 (258,23 euro) a lire 3.000.000 (1549,37 euro) per ogni
esemplare catturato o ucciso, fino ad un massimo di lire 10.000.000
(5164,57 euro). Alla stessa sanzione è soggetta la violazione di cui
alla lett. b), per ogni sito deteriorato o distrutto, e la violazione
di cui alla lett. e), per ogni esemplare detenuto o commercializzato.
2. Chiunque violi il divieto di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 50.000 (25,82 euro) a lire 300.000 (154,94 euro).
3. Chiunque violi il divieto di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 100.000 (51,65 euro) a lire 600.000 (309,87 euro) per ogni
esemplare raccolto o distrutto, fino ad un massimo di lire 10.000.000
(5164,57 euro).
4. Chiunque non ottemperi all'obbligo posto ai sensi dell'art. 5,
comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 50.000 (25,82 euro) a lire 300.000 (154,94 euro).
5. Chiunque violi i limiti posti ai sensi dell'art. 5, comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 50.000 (25,82 euro) a lire 300.000 (154,94 euro) per ogni
esemplare prelevato eccedente i limiti consentiti, fino ad un massimo
di lire 2.000.000 (1032,91 euro).
6. Chiunque violi il divieto posto dall'art. 5, comma 6 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
500.000 (258,23 euro) a lire 3.000.000 (1549,37 euro). Alla stessa
sanzione è soggetta la violazione di cui al comma 5 dell'articolo 6. ALLEGATO B
SPECIE ANIMALI PROTETTE AI SENSI DELLA PRESENTE LEGGE
INVERTEBRATI
MOLLUSCHI
Chondrina oligodonta
Melanopsis dufouri
Tacheocampylaea tacheoides
INSETTI
Lepidotteri
Brithys crini [=pancratii]
Charaxes jasius
Coenonympha corinna
Coenonympha dorus aquilonia
Coenonympha elbana
Erebia gorge erynis
Euchloe bellezina tagis calvensis
Euplagia [=Callimorpha] quadripunctaria
Maculinea alcon rebeli
Coleotteri
Acanthocinus xanthonereus
Agabus striolatus
Agrilus ribesii
Amorphocephala coronata
Asida gestroi ssp. pl.
Bagous sp.pl.
Bidessus saucius
Calchophora detrita
Campalita [=Calosoma] algirica
Carabus (Macrothorax) morbillosus
Carabus chlathratus antonellii
Ceratophyus rossii
Donacia sp.pl.
Duvalius sp. pl.
Eupotosia mirifica [=koenigi balcanica]
Gnorimus variabilis [=octopunctatus]
Hoplia dubia
Hoplia minuta
Hydroglyphus signatellus
Hypotyphlus bastianinii
Lucanus cervus
Lucanus tetraodon
Metronectes aubei
Nebria orsinii apuana
Necydalis ulmi
Odonteus armiger
Oxypleurus nodieri
Paracylindromorphus subuliformis
Pogonocherus marcoi
Polyphylla fullo
Prionus coriarius
Stomis roccai mancinii
Timarcha apuana
Trechus solarii
Troglorynchus sp.pl.
Typhloreicheia andreinii
Typhloreicheia damone
Typhloreicheia ilvensis
Typhloreicheia maginii
Typhloreicheia mingazzinii
Ortotteri
Dolichopoda sp.pl.
Odonati
Brachytron pratense [=hafniense]
Calopteryx xanthostoma
Coenagrion pulchellum
Sympetrum flaveolum
Trithemis annulata
Ditteri
Keroplatus tipuloides
Crostacei
Palaemonetes antennarius
Potamon fluviatile
VERTEBRATI
CICLOSTOMI
Lampetra fluviatilis (Lampreda di fiume)
Lampetra planeri (Lampreda comune)
Petromyzon marinus (Lampreda di mare)
PESCI
Aphanius fasciatus (Nono)
Cottus gobio (S*****ne)
Gasterosteus aculeatus (Spinarello)
Liphophrys fluviatilis (Cagnetta)
Padogobius nigricans (Ghiozzo di ruscello)
ANFIBI
Bombina pachypus (Ululone dal ventre giallo appenninico)
Bufo bufo (Rospo comune)
Hyla intermedia (Raganella comune)
Rana temporaria (Rana temporaria)
Salamandra salamandra (Salamandra pezzata)
Salamandrina terdigitata (Salamandrina dagli occhiali)
Speleomantes italicus (Geotritone italiano)
Triturus alpestris apuanus (Tritone alpestre delle Apuane)
Triturus vulgaris meridionalis (Tritone comune)
RETTILI
Anguis fragilis (Orbettino)
Chalcides chalcides (Luscengola, fienarola)
Coronella girondica (Colubro del Riccioli)
Dermochelys coriacea (Tartaruga liuto)
Hemidactylus turcicus (Geco verrucoso)
Lacerta bilineata (Ramarro)
Natrix natrix (Biscia dal collare)
Tarentola mauritanica (Tarantola muraiola)
MAMMIFERI
Insettivori
Crocidura leucodon (Crocidura ventre bianco)
Crocidura suaveolens (Crocidura minore)
Neomys anomalus (Toporagno d'acqua di Miller)
Neomys fodiens (Toporagno d'acqua)
Suncus etruscus (Mustiolo)
Talpa caeca (Talpa cieca)
Roditori
Arvicola terrestris (Arvicola terrestre)
Micromys minutus (Topolino delle Risaie)
Microtus multiplex (Arvicola di Fatio)
Microtus nivalis (Arvicola delle nevi)
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