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16-02-2008, 20:14
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#1 (permalink)
| | Sponsor Standard
Data di registrazione: Jun 2005 Ubicazione: Tula - Sardegna del Nord -
Messaggi: 2,869
| richiesto certificato di provenienza? mio suocero sta facendo un corso al comune sul benessere animale essendo allevatore,
e gli hanno detto che per i rettili ora serve un documento che ne certifica la provenienza,
credo sia una cosa regionale, ne sapete qualcosa?
__________________ Vendita on line | | (Offline)
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16-02-2008, 21:16
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#2 (permalink)
| | Moderatore
Data di registrazione: Mar 2004 Ubicazione: Stezzano (BG)
Messaggi: 800
| RE: richiesto certificato di provenienza? Cites?? Fino a prova contraria è un documento che certifica, o almeno dovrebbe, la provenienza dell'animale. | | (Offline)
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16-02-2008, 21:37
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#3 (permalink)
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Data di registrazione: Oct 2007 Ubicazione: Cagliari
Messaggi: 151
| RE: richiesto certificato di provenienza? immagino che haze stia parlando di un nuovo documento che racchiude tutti i rettili e non solo quelli della convenzione sul commercio internazionale di specie in pericolo..
non ne ho sentito parlare comunque
__________________
bye Luca
| | (Offline)
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16-02-2008, 22:07
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#4 (permalink)
| | Sponsor Standard
Data di registrazione: Jun 2005 Ubicazione: Tula - Sardegna del Nord -
Messaggi: 2,869
| RE: richiesto certificato di provenienza? bah sinceramente non so bene, sai mio suocero ha 74 anni e i rettili gli fanno pure schifo, non so nemmeno chi tiene questo corso che sta seguendo.
lunedì comunque contatto la forestale per sapere qualcosa...
__________________ Vendita on line | | (Offline)
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29-02-2008, 13:15
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#5 (permalink)
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Data di registrazione: Jun 2004 Ubicazione: Briga Novarese (NO)
Messaggi: 192
| Re: RE: richiesto certificato di provenienza? |
Originally Posted by Luca86 immagino che haze stia parlando di un nuovo documento che racchiude tutti i rettili e non solo quelli della convenzione sul commercio internazionale di specie in pericolo..
non ne ho sentito parlare comunque | quoto,
proprio un paio di settimane fa me lo hanno rilasciato acquistando animali non in cites. E' un documento di cessione tra privati, appena riesco (cioè settimana prossima...) cerco di scannerizzarlo e postarlo (come esempio puramente indicativo).
...se non ricordo male se ne era parlato in una discussione nella sezione dei rhacodactylus
__________________ Ciliatus, Phelsuma, Elaphe, Lampropeltis, Antaresia | | (Offline)
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29-02-2008, 14:15
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#6 (permalink)
| | Moderatore
Data di registrazione: Mar 2004 Ubicazione: Gaeta
Messaggi: 2,724
| RE: Re: RE: richiesto certificato di provenienza? rettili è un po' troppo generica come definizione.. per quelli che hanno bisogno del cites il problema non si pone, neanche per quelli che non sono sotto alcuna regolamentazione.. saranno i famosi animali in all. D?
haze facci sapere di preciso.
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04-03-2008, 13:20
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#7 (permalink)
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Data di registrazione: Jun 2004 Ubicazione: Briga Novarese (NO)
Messaggi: 192
| RE: Re: RE: richiesto certificato di provenienza? chiedo scusa se non ho ancora postato i certificati, ma manco farlo apposta qui in ufficio mi hanno rotto lo scanner, quindi attendo l'assistenza.
Aggiungo che rileggendo bene il certificato di cessione animali non soggetti ai fini cites si fa riferimento a una legge regionale "43/86"...
__________________ Ciliatus, Phelsuma, Elaphe, Lampropeltis, Antaresia | | (Offline)
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04-03-2008, 14:18
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#8 (permalink)
| | Moderatore
Data di registrazione: Mar 2004 Ubicazione: Gaeta
Messaggi: 2,724
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L.R. 28 ottobre 1986, n. 43 PIEMONTE
Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici.
Art. 1
Definizione di animali esotici
Ai fini della presente legge, si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale.
Art. 3
Autorizzazione alla detenzione
I possessori di animali esotici di cui al precedente art. 1, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco del Comune in cui intendono detenerli, per il tramite del Servizio veterinario della Unità Socio Sanitaria Locale territorialmente competente.
La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentono la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 1-9 dicembre 1975, n. 874 (2), e successive modificazioni ed integrazioni.
L'autorizzazione alla detenzione è nominale ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al primo comma del presente articolo deve essere presentata dal possessore entro 8 giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Sindaco, entro 8 giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
Art. 4
Autorizzazione al commercio
L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali di cui al precedente art. 1, sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco del Comune in cui l'attività si svolge.
La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Servizio veterinario della Unità Socio Sanitaria Locale territorialmente competente.
L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
In caso di cessazione dell'attività di cui al primo comma del presente articolo, dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro 30 giorni.
Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrarne, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 5
Registrazioni di carico e scarico
I commercianti e gli allevatori degli animali di cui al precedente art. 1, devono tenere un apposito registro di carico e scarico.
Art. 7
Rilascio delle autorizzazioni
Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4, sono rilasciate dal Sindaco, su istruttoria a parere favorevole del Servizio veterinario della Unità Socio Sanitaria Locale competente per territorio, previo nulla osta della Commissione regionale di cui al precedente articolo.
Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario accertare:
a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etnologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
b) che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi ed incidenti alle persone.
Art. 11
Sequestro cautelativo - Revoca delle autorizzazioni
La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione od in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e, previo parere conforme della Commissione regionale di cui al precedente art. 6, l'emissione, da parte del Sindaco, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima Commissione.
Art. 12
Sanzioni
I contravventori alla presente legge sono passibili delle seguenti sanzioni amministrative:
- da L. 100.000 a L. 500.000 per la detenzione di animali esotici in assenza dei requisiti indicati dal precedente art. 2;
- da L. 100.000 a L. 200.000 per la detenzione di animali esotici senza l'autorizzazione di cui al precedente art. 3;
- da L. 300.000 a L. 1.000.000 per la detenzione di animali esotici a scopo di allevamento o commercio senza l'autorizzazione di cui al precedente art. 4;
- da L. 100.000 a L. 300.000 per omissioni od irregolarità nella registrazione di carico e scarico di cui al precedente art. 5;
- da L. 100.000 a L. 200.000 per la mancata identificazione degli animali di cui al precedente art. 8;
- da L. 200.000 a L. 500.000 per la omissione della segnalazione di cui al precedente art. 9 da parte di carichi e serragli viaggianti.
In caso di recidiva, le sanzioni amministrative indicate possono aumentare fino al triplo del massimo.
| ci dovrebbe essere anche un regolamento di attuazione
nulla di più facile che ce ne sia una simile in sardegna 
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Each moment and whatever happens thrills me with joy | | (Offline)
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04-03-2008, 21:50
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#9 (permalink)
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Data di registrazione: Jun 2004 Ubicazione: Briga Novarese (NO)
Messaggi: 192
| chiarissimo, grazie mille!
non ero nemmeno al corrente di essere un trasgressore... 
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