Tanto per riportare cosa dice il Regolamento di Polizia Veterinaria agli articoli 1, 122 e 123:
Regolamento di polizia veterinaria
Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno, n. 142)
TITOLO I
NORME GENERALI DI POLIZIA VETERINARIA
CAPO I
MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI SOGGETTE A PROVVEDIMENTI
SANITARI
Articolo 1
Le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del presente regolamento
sono quelle a carattere infettivo e diffusivo. Si considerano tali le seguenti:
1) afta epizootica;
2) peste bovina;
3) pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini e dei bufalini (bubalus bubalus) (1);
4) peste suina;
5) rabbia;
6) vaiolo degli ovicaprini (2);
7) agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini;
8) affezioni influenzali degli equini;
9) anemia infettiva degli equini;
10) influenza dei bovini;
11) tubercolosi clinicamente manifesta;
12) brucellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini e dei suini;
13) mastite catarrale contagiosa dei bovini;
14) carbonchio ematico;
15) carbonchio sintomatico;
16) gastro-enterotossiemie; 17) salmonellosi delle varie specie animali; 18) pasteurellosi dei bovini, dei bufalini (barbone), dei suini e degli ovini;
19) mal rossino;
20) morva;
21) farcino criptococcico;
22) morbo coitale maligno;
23) tricomoniasi dei bovini;
24) rickettsiosi (febbre Q);
25) distomatosi dei ruminanti;
26) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti;
27) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini;
28) malattie del pollame: colera aviare, affezioni pestose, diftero-vaiolo, tifosi aviare, pullorosi;
29) malattie delle api: peste europea, peste americana, nosemiasi, acariasi;
30) malattie dei pesci: plerocercosi, missoboliasi;
31) mixomatosi dei conigli e delle lepri;
32) ipodermosi bovina;
33) malattia cosiddetta respiratoria cronica;
34) bronchite infettiva;
35) corizza contagiosa;
36) laringo-tracheite infettiva;
37) encefalomielite enzootica dei suini (morbo di Teschen);
38) idatidosi (echinococcosi);
39) leptospirosi animali;
40) febbre catarrale degli ovini;
41) peste equina;
42) peste suina africana;
43) la malattia virale emorragica del coniglio;
44) encefalopatia spongiforme dei bovini;
45) scrapie;
46) setticemia emorragica virale dei pesci;
47) necrosi ematopoietica infettiva dei pesci;
48) viremia primaverile della carpa;
49) stomatite vescicolare;
50) peste dei piccoli ruminanti;
51) febbre della valle del Rift;
52) dermatite nodulare contagiosa;
53) malattia emorragica epizootica dei cervi (3);
54) Encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali diverse dalla BSE e dalla scrapie
(4).
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, con speciali ordinanze, può
riconoscere il carattere infettivo e diffusivo anche ad altre malattie.
CAPO XVII
SALMONELLOSI
Articolo 122
Nei casi di salmonellosi degli animali il sindaco adotta, in tutto o in parte, i provvedimenti seguenti in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento:
a) isolamento e sequestro degli animali infetti;
b) accurate disinfezioni delle stalle e particolarmente delle poste occupate digli animali
infetti, distruzione dei feti e degli invogli fetali ed idoneo trattamento delle deiezioni;
c) rigorose norme igieniche per l'alimentazione, il governo e la mungitura degli animali;
d) divieto di monta degli animali infetti;
e) divieto di consumo del latte prodotto dagli animali infetti se non previamente risanato
secondo le istruzioni da impartirsi di volta in volta.
Il sequestro è tolto, di norma, dopo la guarigione dell'animale ammalato, ma può essere mantenuto sino alla macellazione nel caso che l'animale risulti eliminatore di salmonelle patogene per l'uomo. Il sindaco deve segnalare tempestivamente al direttore del macello di destinazione l'inoltro degli animali infetti.
Articolo 123
Le carni dei conigli, le carni e le uova dei volatili affetti da salmonellosi devono essere distrutte ai sensi dell'art. 10, lettera f), del presente regolamento.
Per la metasalmonellosi (tifosi aviare e pullorosi) valgono le disposizioni indicate per le malattie del pollame nel successivo Capo XXVIII.
Mi sembra abbastanza chiaro.
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